Bando a stampa di Luis Alfonso de los Cameros Estrada circa i comportamenti da osservare nella Diocesi di Monreale (1666)

Voce principale di riferimento: Luis Alfonso de los Cameros Estrada

È pubblicato di seguito il testo integrale di un bando a stampa emanato dall’arcivescovo Luis Alfonso de los Cameros, Arcivescovo, Abate e Signore tanto nello Spirituale quanto nel Temporale della Città, Stato e Arcivescovato di Monreale circa i leciti e corretti comportamenti pratici e morali da osservare durante la vita quotidiana e nelle principali occasioni dedicate al culto cattolico.
Il bando a stampa, datato in Monreale 14 marzo 1666, è diretto sia a tutti i cittadini e abitanti di entrambi i sessi quanto al clero diocesano.
L'edizione del bando a stampa, conservato presso l'Archivio Storico Comunale di Monreale (= ASCM), è a cura di Antonino Corso.

ASCM, Sezione I - Fondo Arcivescovile, B) Scritture, Serie3 – Fascicoli Vari, pos. 17.

NOI DON LUIGI IDOLFONSODELOS CAMEROS PER LA GRATIA DI DIO; E DELLA S. SEDE
Apostolica Arcivescovo, et Abbate della Santa Chiesa di Monreale, e Signore dell’istessa Città e, Stato del Conseglio,
di Sua Maestà. A’ Diletti figli dell’uno, e l’altro sesso, Cittadini, et Habitatori di questa Città così secolari,
come Ecclesiastici salute nel Signore per sempre.

Desiderando noi unitamente guidare il nostro Gregge per la strada della salute eterna, habbiamo stimato necessario ammonirlo d’alcune cose concernenti alla consecuzione d’essa, e dare alcuni ordini per estirpare gl’abusi, e vitii, che sono a quella d’impedimento. E per-
che se bene in ogni tempo conviene à fedeli vivere Santa, e christianamente e schivare ogni offesa di Dio, nondimeno il sacratissimo tempo
della Quaresima si chiama in modo speciale tempo accettabile, e di salute. E sortiamo percio, tutti i nostri popoli, che ricordevoli dell’Ani-
me loro, si sforzino d’emendare gl’errori della vita passata, lasciando gl’odii, e nemicizie con i prossimi, frenando le concupiscenze della car-
ne, e voltando le spalle ad ogn’altra sorte di peccati, dandosi con maggior fervore all’essercitii della Virtù, e della divotione, con udir fre-
quentemente la parola di Dio, e mettere in prattica quello che l’istesso Dio per mezzo de’ Predicatori fa loro intendere.
Incarichiamo sopra tutto in questo tempo l’osservanza del Santo digiuno, che obbliga tutti quelli che hanno arrivato all’età d’anni ven-
tuno, e non hanno passato i sessanta, esortando anco a un opera così grata à Dio, le persone che non sono obbligate, secondo i termini della
discrezione. Tutti pero generalmente siano obligati in detto tempo Quadrageisimale, et in tutti i giorni di Vigilie, e quattro tempora, a-
stenersi dalle carni (se non sia per causà necessaria d’infermità) et anco di latticinii, eccetto quelli, che haveranno preso la Bolla della Santa
Cruciata; et in quanto alla Carne, corre l’istesso precetto in tutti i Venenrdì, e Sabbato dell’anno. Prohibiamo pertanto alli venditori di
Carne, che non possano quella vendere in detti tempi con le poteghe aperte, ma con le porte serrate, e solo à persone che mostreranno li-
cenza in scriptis dal nostro Vicario Generale, che si darà sopra la fede del Medico; e parimente s’ordina à tutti l’osti, e Tavernari, che non
possano in detti giorni dare cibi di Carne, fuorche à persone, che tengono la suddetta licenza.
Parimente prohibiamo che in tutto il tempo Quadragesimale, e in tutti li Venerdi dell’anno, e giorni di Vigilie, e quattro tempi non si
faccino Comedie, ne altre rapresentationi, ordinando di più che nell’altri tempi, nelle quali si permette di farle, debbano esser prima rico-
nosciute, et approvate dal nostro Vicario Generale.
Essendo tutti i Christiani, doppò aver pervenuto à gl’anni della discretione, obligati, secondo il precetto della SantaChiesa, confessarsi
per lo meno una volta l’anno, e communicarsi per la Pasqua di Resurrezione nella propria Parochia (quale communione si può fare dalla Do-
menica delle Palme per tutta la Domenica in Albis inclusivè) notifichiamo à tutti quelli, che trasgrediranno detto precetto, che sarà con-
tra di loro da noi fulminata sentenza di scomunica.
E dispiacendo sommamente à Dio Nostro Signore il peccato della bestemmia, ordiniamo che tutti quelli, che oseranno con sacrilega
Bocca biastemmiare Dio, e li suoi Santi, o vero far il Demonio Santo, siano castigati con il badaglio in bocca pubblicamente, e con altre
Pene à noi ben viste.
Perche molti senza timore di Dio vivono in concubinato, ordiniamo che ogn’uno debba di subito lasciar la Concubina, assegnandole no-
ve giorni di termine, per il primo, tre per il secondo, e tre per l’ultimo, e peremptorio trina canonica monizione praemisse, et oltre le
Pene da Sacri Canoni statute, si procederà conto i Concubinarii à pena pecuniaria di onze Venti per ogn’uno, et in sussidio di due mesi
di Carcere.
E perche in nissun tempo è lecito peccare et andare à Casa di Meretrici, e più particolarmente questi peccati disdicono in alcuni giorni
dedicati specialmente all’onor di Dio, ordiniamo che nissuno ardisca d’andare à dette Case di Meretrici nelli Venerdì di Marzo, e dalla Do-
menica delle Palme per tutta la Domenica in Albis inclusivè, dalla Vigilia della Natività del Signore per tutte le sue feste seguenti, nelli tre
giorni di Pentecoste, nel giorno del Corpus Domini, e nel giorno dell’Assuntione della Beatissima Vergine sotto pena di onze dieci per o-
ogni volta, et in sussidio d’un mese di Carcere.
Nissuna donna meretice, o ruffiana presuma tener posata sotto pena di onze Venti, et in sussidio di mesi due di Carcere, e nissun oste,
tavernaro, o posateri possa tener per servitio della sua osteria, taverna o Posata alcuna di dette Donne sotto l’istessa pena.
E dovendosi nelle Chiese, e luoghi consacrati al culto Divino star con ogni riverenza, modestia e divotione, seguendo li vestigii di No-
stro Signore Alessandro Papa Settimo, ordiniamo che nessuno possa in quelle trattar negotii, far circoli, passeggiare, […] le spalle vol-
tate al Santissimo Sacramento, o far altri atti indecenti, particolarmente in tempo che si celebrano le Messe, et altri Divini Officii, ne si poss-
sa avanti dette Chiese o nelle scale di loro entrate, giocar à Carte, o à Dadi, o altra sorte di giochi; ne vicino le Chiese possano habitare Me-
retrici, o farsi giochi pubblici.
Non sia lecito passata l’hora dell’Ave Maria far Prediche, o sermoni, ne tener Congregationi, etiam alli Regolari, senza nostra espressa
licentia.
Nissuno Superiore, Sacristano, o altro à cui spetta la cura delle Messe, tanto nelle Chiese di Secolari, quanto di Regolari, ammetta à dir
Messa alcun Sacerdote straniero senza che quella tenga licenza di celebrare in scriptis del nostro Vicario Generale.
S’ordina à tutti Superiori di Chiese, Conventi, Spedali, et altri luoghi pii che godono l’immunità Ecclesiastica, che non possino ricettare
Cansati, o refugiati senza espressa licentia nostra. E succedendo ch’alcuno si va à refugiar in detti luoghi, siano obligati detti Superiori frà
termine d’hore dodeci darni notizia à noi per ordinare quello sarà conveniente sotto le pene contente nell’Editto pubblicato d’ordine nostro
à 24 Febraro 1657.
Nelle feste di Precetto s’astenghi ognu’uno dalle opere servili; e nelli casi necessarii si dispensi con licenza nostra, o del nostro Vicario Gene-
rale; di dichiarando che si possono senz’altra licenza vendere lecitamente à tutti, le cose commestibili, e potabili.
E perche dal buono esempio dell’Ecclesiastici dipende la riforma dé popoli, ordiniamo che tutti Sacerdoti Diaconi, Subdiaconi, e Clerici
habbiamo d’andare nell’habito Clericale longo fino à talari, e che nessuno possa portare Zazera, o Ciccioli, ne recitare in Comedie, o altre
rappresentazioni sotto le pene a noi ben viste. Di più che nissuno di loro possa portare sorte nissuna d’arme cossì offensive, come defensive
sotto pena di onze otto per ogni contravensione, e per lo scopetone di onze venticinque, ancorche non lo portino, mà solo lo tengano in Ca-
sa. Di più nessuna persona Ecclesiastica possa tener gioco di carte, o dadi in Casa sua sotto pena di onze venti.
Per estirpar affatto l’esecrabile essercitio delle Magherie, Stregarie, et ogni sorte di superstitione, oltre che contro le persone, che delin-
queranno in simile materia si procederà con le pene statute dalle leggi, saranno anco da noi castigate con la frusta, e battiture.
Essendo la salute dell’Anime assai più da preggiasi di quella del Corpo, conformandoci con le constituzioni Pontificie, ordiniamo che
nissun Medico possa Medicare, o visitare alcun infermo più di tre giorni, se frà detto termine non s’haverà l’infermo confessato. E sia il
Medico tenuto ad ammonir di ciò l’infermo, e quando vi sia pericolo d, lo faccia innanti; e trovando l’infermo renitente, lo lasci di visita-
re, sotto pena di Scomunica maggiore ipso facto incurrenda.
Di più perché alcuni infermi sogliono turbarsi del’aviso della Santa Communione per esser solito darsi solo nell’ultimo della vita, affinche
il commun nemico non habbia occasione d’affligere l’infermo, e causarsi orrore con quello che le hà da esser di sommo consolo, e donde
si deve sperare tutto il bene tanto per la salute dell’Anima, quanto del Corpo, esortiamo tutti l’infermi, che dentro l’istesso termine di tre
giorni si debbano Comunicare, non per modo di Viatico, ma per loro divotizione, et incarichiamo alli Medici, che gli e lo conse-
glino, ancorche non appaia ancora pericolo nell’infermità. Ordinando à tutti li Parrochi, et altri che amministrano questo Santo Sacramen-
to che senz’altra licenza l’amministrino à gl’infermi, quando loro lo domanderanno.
Prohibiamo ogni sorte d’usura, cosi manifesta, come palliata, sotto pena di onze Venticinque. E per obviare alle usure palliate, ordi-
niamo che li Notari nelli loro Contratti nono possano mettere una cosa per un’altra, ma schiettamente ma schiettamente dichiarare quello che in specie li Con-
trahenti donano, o ricevono, per esempio Bovi, frumento, formaggio, o altro, e non mettere denari in loco di dette cose sotto pena che
si procederà contro di loro, come contra l’Usurarii.
Dovendosi fedelmente eseguire le pie voluntà dè Testatori, ordiniamo che l’elettioni delli legati, e particolarmente di Maritaggi di Zitel-
le li faccino da chi spetta né giorni prescritti da Testatori, senza dilatione di tempo e di più per non s’occultare dette Disposizioni pie, ordi-
niamo che li Notari siano tenuti frà termine di giorni otto doppo la morte dè Testatori, dar notizia in scriptis di detti legati, e dispositioni
pie al nostro Vicario Generale sotto pena di onze dieci, et il Mastro Notaro della nostra Corte spirituale tenga libro aperto di detti riveli.
Finalmente per maggiore osservanza di tutti questi ordini, comandiamo che chi havesse notitia delle persone delinquenti nelle cose di so-
sopra espressate, e particolarmente di peccati publici, e scandalosi, l’habbia segretamente da rivelare a noi, o al nostro Vicario Generale sotto
pena che concorreranno per conto loro li peccati degl’altri, che taceranno, e che daranno conto di quelli come dè proprii. E perché non si pos-
sa da nessuno allegar ignoranza, habbiamo ordinato che il presente Editto si publichi inter missarum solemnia nella nostra Chiesa Metropo-
litana e s’affiga nel solito loco declamando che tutte le pene pecuniarie di sopra esposte s’applicheranno ad opere pie ad arbitrio nostro.

Datum in Monreale Die 22 Febrao 1664 14 martii […] 1666

IN PALERMO, Per il Colicchia 1664. Imprimatur Martinez Rubio Gubernator et Vicarius Generalis, Imprimatur Abbass Don Octavius De Augustino, pro Spectabile De Dominici F.P. (?).

IN PALERMO, Per il Colicchia 1664. Impr. Martinez Rubio Gub. & V. G., Impr. Abb. D. Octavius De Augustino, pro Sp. De Dominici F. P.

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et tamen e summo, quasi fulmen, deicit ictos
invidia inter dum contemptim in Tartara taetra
invidia quoniam ceu fulmine summa vaporant
plerumque et quae sunt aliis magis edita cumque

[Lucretius, "De rerum natura", lib. V]

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